Ottobre 2017

L’APPLICABILITA’ DEL C.D. “DIRITTO DI SEGUITO” ALLE PRIME VENDITE DELLE OPERE D’ARTE EFFETTUATE DALLE GALLERIE PER CONTO DELL’ARTISTA IN QUALITA’ DI MANDATARIE

Il diritto di seguito garantisce all’autore dell’opera d’arte (o, in mancanza, ai suoi eredi) il diritto a ricevere una percentuale del prezzo ricavato per ogni (ri)vendita dell’opera d’arte effettuata con l’intervento di professionisti del mercato dell’arte, con esclusione della prima cessione perfezionata direttamente dall’artista. Grande rilievo riveste la problematica relativa alla riscossione da parte della SIAE del compenso per il diritto di seguito nel caso (frequente) di prime vendite eseguite dalle gallerie che ricevono in consegna l’opera dall’artista senza trasferimento della relativa proprietà e la vendono in nome proprio ma per conto dell’artista sulla base di un mandato senza rappresentanza, o consignment agreement (c.d. mercato primario dell’arte contemporanea). La questione, assai dibattuta fra i professionisti dell’arte, è attualmente al centro di un “tavolo di lavoro” istituito fra i rappresentanti delle principali gallerie italiane operanti sul mercato primario e la SIAE, la quale in passato ha sostenuto l’applicabilità del diritto di seguito anche nella predetta ipotesi sulla scorta di una (discutibile) interpretazione della normativa fiscale.

Categoria: Prassi normativa

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Autore: avv. Massimiliano Fiori

Responsabili dipartimento: avv. Fabrizio Marchionni e avv. Massimiliano Fiori