Agosto 2022

ASSEGNO UNIVERSALE UNICO E ACCORDI TRA GENITORI NELLA CRISI FAMILIARE IN TEMA DI ASSEGNI FAMIGLIARI

È controverso se il nuovo Assegno Universale Unico possa o meno mettere in discussione gli accordi assunti prima della sua introduzione tra genitori - in sede di definizione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli ex art. 337 bis e sgg. - in merito alla ripartizione dei previgenti assegni al nucleo familiare (ex ANF). Ciò a maggior ragione, tenuto conto che il nuovo contributo statale ingloba la maggior parte delle preesistenti misure di sostegno al nucleo, tra le quali anche le detrazioni per i figli a carico, prima attribuite ex lege ai genitori al 50% salvo diverso accordo risultante espressamente da provvedimento giudiziale.

Categoria: Novità legislativa
Autore:  avv. Silvia Filippi
Responsabile dipartimento:  Avv. Selene Sontacchi

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Come noto dal primo marzo 2022 è entrato in vigore l’Assegno Universale Unico (di seguito anche AUU): una nuova misura di sostegno per le famiglie con figli a carico introdotta con la L. 46/2021 e consistente in un assegno mensile versato ai richiedenti direttamente dall’INPS al ricorrere di determinate circostanze[1].

La grande novità è che l’Assegno Universale Unico assorbe la maggior parte degli strumenti preesistenti (ANF, bonus bebè…) inglobando altresì le detrazioni fiscali per i figli a carico, previamente spettanti ai genitori per la quota del 50% ciascuno, salvo diverso accordo risultante – in caso di coppie separate - da provvedimento giudiziale.

Proprio per tale ragione, questo nuovo strumento rischia di generare non pochi problemi nelle ipotesi in cui, in sede di definizione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli ex artt. 337 bis e sgg. i genitori abbiano stabilito l’assegnazione integrale ad uno solo tra essi dei previgenti Assegni al Nucleo Famigliare (ANF), nulla disponendo - o prevedendo una diversa ripartizione - delle altre misure di sostegno per le famiglie (per esempio delle detrazioni fiscali), ora assorbite nel nuovo AUU.

La legge delega 46/2021 e l’attuativo D.Lgs 230/2021 prevedono, come regola generale, che in caso di separazione o divorzio l’assegno per i figli a carico debba essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6 co. 4 d.lgs. 230/2021)[2].

Sul punto l’INPS è recentemente intervenuta con “Messaggio n. 1714 del 20.4.2022” precisando che, in deroga al principio di cui sopra, “l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivooppure “se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione o il divorzio dei genitori, dispone che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori …”

Nessun dubbio sorge, con ogni evidenza, nell’interpretazione delle nuove norme  qualora ricorra un ipotesi di affidamento esclusivo, o vi sia un accordo tra le parti, - tanto anteriore quanto successivo all’introduzione dell’AUU - che attribuisce ad un solo genitore, con formula ampia, ogni erogazione o beneficio pubblico. Trattasi tuttavia di casistiche abbastanza residuali, atteso che, come noto, la regola in tema di rapporti con i figli è quella dell’affido condiviso, mentre, per quanto riguarda le intese tra i genitori sulle contribuzioni pubbliche, il caso più tipico è quello dell’accordo che prevede esplicitamente l’attribuzione ad un genitore del solo ex ANF (e omologhi assegni locali) senza nulla precisare sugli altri benefici, oppure, al limite, aggiungendo unicamente la previsione esplicita di riconoscimento al 50% delle detrazioni fiscali per i figli a carico.

Il dato normativo e le precisazioni fornite dall’INSP non chiarificano come ci si debba comportare in queste più ricorrenti casistiche. Si tratta a ben vedere di un problema di non poco rilievo, tenuto conto dell’importo a cui ammontavano annualmente le sole detrazioni per i figli a carico.

La giurisprudenza formatasi relativamente agli ANF stabiliva che, sempre salvo diverso accordo tra i genitori, in caso di separazione, divorzio gli assegni famigliari spettassero al genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, al collocatario, ovverosia al genitore con cui i figli convivono con prevalenza e presso il quale hanno stabilito la propria residenza (Cass. sent. n. 12770/2013).

Vista la portata omnicomprensiva della nuova misura di sostegno non si ritiene che l’anzidetto principio possa trovare conferma per l’AUU, e in tal senso depongono anche le prime indicazioni dell’INPS che introducono eccezione alla regola generale della divisione solo per le specifiche casistiche sopra ricordate.

Di fatto, l’introduzione dell’Assegno Universale Unico, stante anche la significativa entità degli importi che con tale strumento sono erogati alla famiglia, rappresenta un elemento di novità che può condurre a rimettere in discussione gli accordi pattuiti in sede di regolamentazione dell’affidamento e mantenimento dei figli ex artt. 337 bis e sgg. c.c. perlomeno in merito alla suddivisione dei contributi di sostegno al nucleo.

Va da sé che, non sussistendo – data la recente introduzione dell’AUU – né prassi applicative né orientamenti giurisprudenziali consolidati, ogni situazione richiede un’analisi specifica del caso concreto e delle condizioni di mantenimento dei figli vigenti tra i genitori, per determinare se ricorrono o meno i presupposti per addivenire ad una modifica.

 

 


[1] In particolare l’AUU è riconosciuto per ogni figlio a carico - dal 7mo mese di gravidanza fino al 21 anno di età - a prescindere dal reddito del nucleo familiare. L’importo mensile dell’assegno varia però in base all’ISEE della famiglia da un minimo di euro 50,00= a un massimo di 175,00= per ciascun figlio, salva la previsione di alcune maggiorazioni riconosciute, per esempio, in base al numero dei figli a carico, alla presenza di disabilità etc..

[2] Si precisa che, in ogni caso, le parti possono sempre discostarsi dalla predetta regola generale per comune accordo (dandone atto della sussistenza in sede di proposizione della domanda “dell’AUU”), stabilendo che il contributo venga erogato integralmente ad un solo dei due genitori, oppure che l’importo sia suddiviso al 50% tra di essi (non è invece possibile prevederne la ripartizione secondo diverse quote).