Diritto tavolare

Operando da più di vent’anni in un territorio nel quale vige il “sistema tavolare” (*), SLM conosce in modo approfondito e professionale la legge tavolare ed è quindi in grado fornire una qualificata consulenza ed assistenza a clienti privati e a imprese in questa delicata materia.

SLM è inoltre in grado di fornire assistenza e consulenza a professionisti (avvocati e commercialisti) operanti in territori nei quali vige il sistema delle conservatorie immobiliari di derivazione francese, che inevitabilmente incontrano difficoltà nell’approcciare il sistema disciplinato dalla legge tavolare.

Essendo collegato telematicamente alle banche dati del Libro Fondiario, SLM è in grado di verificare in tempo reale la situazione dei beni immobili ricompresi nel territorio delle Provincie di Trento e Bolzano, fornendo tutte le informazioni necessarie per qualsiasi operazione immobiliare, come pure per qualsiasi azione giudiziale che veda coinvolti beni immobili.

In particolare SLM fornisce assistenza nei procedimenti tavolari in tutte le fasi: dalla predisposizione dell’istanza tavolare e dei documenti necessari a corredo della stessa, all’esame del decreto tavolare, fino all’eventuale deposito del reclamo tavolare e/o del ricorso alla Corte d’Appello.

A titolo esemplificativo, si elencano alcune peculiarità del sistema tavolare:

  • necessità del certificato di eredità per poter richiedere l’intavolazione del diritto di proprietà dei beni immobili in favore degli eredi;
  • procedimento provocatorio di cui alla L.R. n. 6/1982; strumento attraverso il quale si riesce in taluni casi ad ottenere la cancellazione di servitù non utilizzate, oppure di parziali svincoli da diritti di garanzia;
  • annotazione dell’ordine di grado di cui all’art. 53 L.T.; strumento questo che consente di anticipare gli effetti di un atto che sarà stipulato in un momento successivo (necessariamente nei successivi 50 giorni) e quindi rendere inefficaci le iscrizioni medio tempore intervenute;
  • annotazione della lite pendente ogniqualvolta la lite riguardi un bene immobile e vi sia il rischio che, nelle more della causa, il bene immobile in questione venga venduto, ovvero gravato da diritti reali e/o da ipoteca volontaria.

(*) Il sistema tavolare, introdotto dalla legislazione austro-ungarica, è tutt’oggi in vigore nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia ed in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza.

Il sistema tavolare poggia su tre principi, di indiscussa validità, tale da renderlo estremamente sicuro ed inattaccabile: i principi dell' "iscrizione", di "legalità" e della "pubblica fede".

Per il primo (principio dell'iscrizione) il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con l'iscrizione nel libro fondiario. Parimenti non hanno effetto la modificazione o l'estinzione, per atto tra vivi, di tali diritti senza la relativa iscrizione o cancellazione (art. 2 del R.D. n. 499/1929 che richiama in particolare i paragrafi 321 e 441 del Codice Civile Gen. Austriaco). Ciò vuol dire che l'intavolazione, basata su un titolo giuridicamente valido, è un elemento costitutivo dell'atto traslativo, e quindi presupposto di efficacia, anche fra le parti, del trasferimento o della costituzione del diritto reale. Cade pertanto il disposto dell'art. 1376 del Codice Civile, per il quale il consenso delle parti, legittimamente manifestato, ha efficacia reale. Secondo il sistema tavolare cioè l'atto costituisce il titolo per l'acquisto del diritto reale, e l'iscrizione ne è il modo d'acquisto; senza l'iscrizione pertanto il consenso nella stipulazione del contratto espresso dalle parti ha efficacia soltanto obbligatoria. L'iscrizione ha efficacia probatoria, vale cioè a provare il relativo diritto, essendo condizione essenziale per l'acquisto del diritto stesso.

Per il secondo principio (principio di legalità) nessuna iscrizione può avvenire se non è ordinata con decreto del giudice tavolare, previo controllo, da parte dello stesso, del titolo in base al quale è richiesta l'iscrizione medesima.

Per il terzo principio (principio della pubblica fede), l'iscrizione vale titolo in favore dei terzi (aventi un interesse legittimo ed attuale) che in essa facciano affidamento. Quanto non è iscritto nel libro fondiario è quindi inefficace contro i terzi in buona fede (funzione negativa) e quanto, al contrario, è iscritto, viene tutelato contro chiunque in favore dei terzi in buona fede (funzione positiva). In definitiva la pubblicità tavolare non costituisce soltanto un sistema di evidenza dei diritti immobiliari, ma soprattutto un sistema di sicurezza per i terzi acquirenti di tali diritti "sulla fede del libro fondiario".

Col nome di Libro Fondiario viene generalmente definito quel complesso di registri, atti e documenti, che raccoglie e riporta tutti gli immobili di un determinato comune catastale, con la loro posizione giuridica e con le variazioni di fatto e di diritto che si sono andate verificando nel tempo.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge tavolare, il Libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti che, pur facendone parte integrante, ha una funzione puramente complementare del libro stesso. Vi sono inoltre il registro reale, il registro dei proprietari (ora sostituito da uno schedario), il registro dei creditori ed il giornale tavolare.

Il libro maestro è formato da una serie di volumi che raccolgono le partite tavolari ed è suddiviso in due sezioni, contraddistinte con cifre romane. La prima comprende le partite che si riferiscono alle unità agrarie chiamate "masi chiusi" (ma esiste soltanto nell'ambito della provincia di Bolzano) mentre la seconda concerne tutti gli altri immobili.
Si noti infatti che l'istituto giuridico del maso chiuso, abrogato in sede di unificazione legislativa, è stato ripristinato per il territorio della detta provincia di Bolzano con Legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, e relativo T.U. approvato con D.P.G.P 7 febbraio 1962, n. 8, ed è regolato da un ordinamento basato sul vincolo di assoluta indivisibilità dell'unità aziendale e sull'assunzione da parte di un solo erede della conduzione del maso stesso, senza che ve ne sia pertanto la libera disponibilità economica e giuridica.
La partita tavolare comprende un certo numero di fogli, destinati a ricevere le iscrizioni che si riferiscono ad un determinato complesso (corpo tavolare) di beni immobili, appartenenti ad una stessa persona ovvero a più persone, per quote indivise.
Ogni partita tavolare è a sua volta suddivisa in tre parti (dette appunto fogli) contraddistinte con le lettere A, B e C.
Il foglio A (foglio di consistenza) è ripartito in due sezioni, con le lettere A/1 e A/2. Il foglio A/1 contiene gli elementi che servono all'identificazione degli immobili, in particolare l'intestazione della partita tavolare (numero della partita, comune catastale, ecc.) e l'indicazione dei singoli immobili che costituiscono il corpo tavolare (numero delle particelle catastali, sia edificabili che fondiarie, con la rispettiva destinazione o qualità di coltura). Il foglio A/2 riporta la giustificazione delle iscrizioni e variazioni eseguite nella prima sezione, ed evidenzia i diritti reali attivi connessi con le singole particelle del corpo tavolare.
Il foglio B (foglio della proprietà) registra i diritti di proprietà sul corpo tavolare, nonché le eventuali limitazioni all'esercizio di tali diritti (interdizioni, fallimento, ecc.).
Il foglio C (foglio degli aggravi) riporta l'iscrizione dei diritti reali che gravano il corpo tavolare (servitù passive, diritti di usufrutto, oneri reali, ipoteche, ecc.).
E' da sottolineare che nel sistema tavolare non esiste quella scissione della pubblicità che si riscontra nel sistema della trascrizione, dove il registro delle iscrizioni ipotecarie è distinto dal registro delle trascrizioni.

La collezione dei documenti comprende la raccolta (in copia autentica) di tutti gli atti dai quali sono derivate le iscrizioni riportate nel libro maestro. Essi sono inseriti in ordine cronologico, per mezzo del numero e della data del giornale tavolare relativo ad ogni singola iscrizione.

Il registro reale riporta, in ordine numerico, le particelle edificiali e quelle fondiarie, con l'indicazione della rispettiva superficie e coltura, e della partita tavolare in cui sono comprese.
Lo schedario dei proprietari elenca, in ordine alfabetico, i nomi dei proprietari, con l'indicazione delle rispettive partite tavolari.

Vi sono ancora il registro, ora schedario dei creditori (previsto per i titolari dei diritti di ipoteca, oggi prevalentemente utilizzato per l'indicazione dei diritti reali di godimento) e, di grande importanza, il giornale tavolare, nel quale vengono annotate, in stretto ordine cronologico di presentazione, le domande di iscrizioni tavolari, determinando così il grado delle successive iscrizioni nel libro maestro.

Presso il Libro Fondiario è depositata anche una copia delle mappe catastali, che non hanno alcun valore probatorio, ma servono per consentire l'identificazione e l'ubicazione di ogni singolo immobile.

[da "Il sistema Catasto-Tavolare nella Regione Trentino-Alto Adige" Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Trento, marzo 1988]

 

Responsabile Dipartimento: Avv. Ettore Bertò