Aprile 2015

Interessi di mora per ritardato pagamento e fallimento del debitore

Il D.Lgs. 9.10.2002 n. 231 prevede, all’art. 1, che gli interessi di mora - nella misura determinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, automaticamente dovuti al creditore in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo di una transazione commerciale - non si applichino relativamente ai “debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito”. Una recente pronuncia del Tribunale di Trento, ottenuta da SLM in seguito all’opposizione allo stato passivo di un Fallimento, ha chiarito, a favore del creditore, la portata della suddetta norma.

Categoria: Novità giurisprudenziale

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Autore: avv. Stefano Grassi

Responsabile dipartimento: avv. Fabrizio Marchionni