Agosto 2015

CONCORDATO PREVENTIVO E VINCOLO DI DESTINAZIONE EX ART. 2645 TER C.C.

Il D.L. 30.12.2005, n. 273, convertito dalla L. 23.02.2006, n. 51, ha introdotto nel codice civile l’art. 2645 ter, avente ad oggetto la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. La portata innovativa della norma ha subito dato inizio ad un vivace dibattito a livello dottrinario, che ha fatto emergere posizioni contrastanti in ordine alla corretta individuazione della natura giuridica della fattispecie ed ai suoi profili applicativi. Una recente decisione del Tribunale di Trento ha accolto il reclamo ex art. 126 ss. R.D. n. 499/1929 (Legge tavolare) proposto da SLM ed ha ammesso l’annotazione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. diretto a “tutelare” l’apporto di finanza esterna (costituita nel caso da beni immobili) nell’ambito di un concordato preventivo (Tribunale di Trento, decreto  n. 4033/2015 del 18.06.2015, n. 258/2015 R.G.). 

Categoria: Novità Giurisprudenziale

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Autore: avv. Giorgia Martinelli

Responsabile dipartimento: avv. Fabrizio Marchionni