Agosto 2015

STRALCIO DI CREDITI NELL’AMBITO DI ACCORDI EX ART. 182 BIS L.F. E DI PIANI EX ART. 67, TERZO COMMA, LETT. D), L.F.: DETRAIBILITÀ DELL’IVA CORRISPONDENTE ALLO STRALCIO. IL PUNTO SULLA DETRAIBILITA’ DELL’IVA IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI

Aderire ad accordi di stralcio dei crediti nell’ambito di accordi ex art. 182 bis e di piani attestati ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F. è ora più conveniente, essendo possibile procedere alla detrazione dell’IVA corrispondente alla variazione conseguente allo stralcio anche nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data di emissione della fattura relativa al credito oggetto di stralcio.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate in materia di detraibilità dell’IVA relativa a crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedura concorsuale (decisamente penalizzante per i creditori) è stata di recente sottoposta a revisione critica sulla base di una interpretazione della normativa vigente operata con riferimento ai principi contenuti negli artt. 90 e 185 della Direttiva 2006/112/CE, che ha portato alla emanazione della “Norma di comportamento n. 192”  dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Categoria: Novità Legislativa

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Autore: avv. Fabrizio Marchionni

Responsabile dipartimento: avv. Fabrizio Marchionni