Febbraio 2016

ADDIO AL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO PERMANENTE PER LE LESIONI DI LIEVE ENTITA’ NEI SINISTRI STRADALI IN ASSENZA DI ACCERTAMENTO STRUMENTALE

La Corte costituzionale, con la recente ordinanza n. 242 di data 21.10.2015, depositata in data 26.11.2015, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al combinato disposto dell’art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private), come modificato dall’art. 32 comma 3-ter del decreto legge n. 1/2012, e dell’art. 32, comma 3-quater del decreto legge n. 1/2012, disposizioni che regolamentano il regime probatorio e le modalità di liquidazione del danno biologico per le lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) derivanti da sinistri stradali. La Consulta conferma la necessità, ai fini della prova del danno biologico permanente, di un “accertamento clinico strumentale”, ossia di un riscontro dato da un referto diagnostico per immagini. In tal modo, deve ritenersi definitivamente superato l’indirizzo fatto proprio da una parte della giurisprudenza di merito, in base al quale il riconoscimento del danno permanente potrebbe conseguire al mero esame clinico da parte del medico legale “secondo i dettami della scienza medica”, senza la necessità dell’(ulteriore) conferma proveniente dall’utilizzo delle strumentazioni.

Categoria: Novità giurisprudenziale

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Autore: avv. Massimiliano Fiori

Responsabile dipartimento: avv. Ettore Bertò