Maggio 2016

L’ISTITUTO DEL TRUST PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE: IL TRUST ONLUS

Con “Atto di Indirizzo” n. 13 del 25 maggio 2011, l’Agenzia per il Terzo Settore ha dichiarato l’istituto del trust compatibile, in via generale, con il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 460/97, con conseguente ottenibilità della qualifica di ONLUS. A tale “Atto di Indirizzo” hanno fatto seguito, sullo stesso tema, la Circolare n. 38/E dell’Agenzia delle Entrate dell’1 agosto 2011 e il “Parere Preventivo” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 ottobre 2012, che hanno confermato che il trust – a determinate condizioni – può beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per le ONLUS. Il trust si pone, quindi, come strumento alternativo agli istituti tradizionalmente utilizzati per conseguire finalità di utilità sociale, quali, ad esempio, associazione e fondazione, caratterizzandosi per la segregazione patrimoniale, la flessibilità di applicazione, le contenute formalità di implementazione, l’efficacia e la rapidità nella gestione ed amministrazione del patrimonio e l’assenza di soglie elevate di dotazione patrimoniale.

Categoria: Prassi Normative

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Autore: avv. Alessandro Magro

Responsabile dipartimento: avv. Fabrizio Marchionni