Maggio 2016

LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO. ANCHE IL PICCOLO IMPRENDITORE, L’IMPRENDITORE AGRICOLO, IL PROFESSIONISTA E IL CONSUMATORE PRIVATO HANNO LA POSSIBILITA’ DI DEFINIRE A STRALCIO LA PROPRIA POSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA.

Dal 2012 sono state introdotte anche in Italia le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, note da tempo in altri paesi europei quali la Francia e la Germania. Si tratta sostanzialmente di procedure che ricordano da vicino strumenti previsti dalla legge fallimentare (quali i piani attestati di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d) e gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis), e che dovrebbero consentire (nell’intento del legislatore) una definizione “tombale” a stralcio delle situazioni di indebitamento nelle quali si vengano a trovare quelle categorie di soggetti che, non essendo imprenditori  assoggettabili a fallimento, non possono fare ricorso ai predetti istituti previsti dalla legge fallimentare. Il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo, il professionista e il consumatore privato possono quindi ricorrere a queste procedure per “gestire” la propria posizione debitoria, definendola anche a stralcio, se pur con talune limitazioni. In questo scritto ci occupiamo degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti che (tutti) i predetti debitori possono proporre ai creditori, nonché del piano che il (solo) consumatore può proporre per l’omologazione da parte del Tribunale, rinviando alla prossima newsletter l’esame della procedura di liquidazione dei beni, che i debitori possono proporre in alternativa alle altre due procedure di composizione della crisi.

Categoria: Prassi Normative

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Autore: avv. Fabrizio Marchionni

Responsabile dipartimento: avv. Fabrizio Marchionni