Ottobre 2016

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI SENZA DELEGHE PER I FATTI COMMESSI DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI: L'INSUSSISTENZA DI UN GENERALE OBBLIGO DI VIGILANZA ED IL CONTESTUALE DOVERE DI AGIRE IN MODO INFORMATO.

Con la sentenza n. 17441, pubblicata in data 31 agosto, la Suprema Corte è intervenuta nuovamente sul tema della responsabilità degli amministratori non operativi, affermando espressamente che i suddetti rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori operativi soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Gli amministratori non operativi rispondono, in definitiva, per non aver impedito “fatti pregiudizievoli” dei quali abbiano acquisito in positivo conoscenza, anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi dell’art. 2381, comma 3, c.c., ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, in base all’obbligo posto dall’ultimo comma dell’art. 2381, tenuto conto dell’insussistenza di un generale obbligo di vigilanza che la riforma del 2003 ha volutamente eliminato.

Categoria: Orientamento giurisprudenziale

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Autore: dott. Davide Kurdoglu

Responsabile dipartimento: avv. Fabrizio Marchionni