Ottobre 2016

CLAUSOLE C.D. CLAIMS MADE NEI CONTRATTI ASSICURATIVI: LA CORTE DI CASSAZIONE INTERVIENE A SEZIONE UNITE PER SANCIRNE DEFINITIVAMENTE LA VALIDITÀ, STABILENDO PERALTRO LA NECESSITÀ CHE IL GIUDICE DEL MERITO NE VALUTI CASO PER CASO LA MERITEVOLEZZA

Il D.L. 13 agosto 2011 n. 138 ha previsto l’obbligo per i professionisti di stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità derivante dall’esercizio dell’attività professionale. Può accadere che l’errore commesso da un professionista non emerga immediatamente e non sia quindi fonte immediata di un pregiudizio per il cliente ma si appalesi soltanto in un momento successivo. Le clausole c.d. claims made (ovvero “a richiesta fatta”) valorizzano, ai fini della copertura assicurativa, il momento in cui interviene la richiesta di risarcimento da parte del cliente, richiedendo peraltro nella maggior parte dei casi, ai fini della copertura assicurativa, che non solo la predetta richiesta ma anche il fatto generatore del danno (e cioè la condotta del professionista) si verifichino durante la vigenza del contratto. Sulla natura e sulla validità di dette clausole che, nella formulazione specifica poc’anzi accennata, potrebbero comportare “buchi" di copertura assicurativa, si è espressa di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dopo che diversi arresti sia della giurisprudenza di merito che di quella di legittimità avevano fatto emergere orientamenti in parte contrastanti.

Categoria: Novità giurisprudenziale

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Autore: avv. Stefano Albertini

Responsabili dipartimento: avv. Stefano Grassi e avv. Ettore Bertò