Gennaio 2022

DAL 1° GENNAIO LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI SPORT INVERNALI. DAGLI UTENTI AI GESTORI, CHE COSA CAMBIA?

Dal 1° gennaio, dopo vari tentennamenti e false partenze, è entrato in vigore il decreto legislativo 40/2021 recante le misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Si tratta di una riforma attesa da tempo che, in attuazione alla l. 86/2019, ha il dichiarato obiettivo di rivedere ed aggiornare le norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline invernali, superando gran parte dei contenuti della precedente legge 363/2003.

Autore: Avv. Silvia Filippi
Responsabile del dipartimento:  Avv. Ettore Bertò

Leggi i contenuti »

La sicurezza prima di tutto: è questo il leitmotiv del legislatore, che si traduce in una serie di prescrizioni rivolte sia ai gestori che ai fruitori.

Obblighi del gestore: il decreto ridisegna in parte gli obblighi e le responsabilità del gestore, il quale, in caso di incidente, può essere chiamato a rispondere dei danni patiti dallo sciatore infortunato, non solo sul piano civile, ma anche su quello penale. Si tratta di prescrizioni particolarmente articolate e, pertanto, risulta estremamente importante, soprattutto in una prima fase applicativa della nuova disciplina, un’attenta interpretazione delle norme e l’adozione di soluzioni prudenziali, previo confronto con legali specializzati in materia.

I punti più significativi: rispetto alla precedente normativa, vengono ridelineati gli obblighi di suddivisione delle aree sciabili fra impianti sciistici e fuori pista, per sci alpinismo e per attività escursionistiche, così da delimitare l’estesa area di responsabilità (stante l’esonero per gli incidenti che si dovessero verificare nei fuori pista anche se raggiungibili tramite gli impianti[1]).

Il gestore è tenuto a classificare le piste secondo la loro destinazione (sci alpino, fondo, slittino, snowpark…) ed il loro grado di difficoltà in modo evidente e chiaro e tale da permettere all’utente, prima di affrontare il tracciato, di conoscerne natura e difficoltà tecnica. Il colore delle piste (e la loro destinazione) deve risultare dall’apposita palinatura che ne delimita i bordi, nonché alla partenza di ogni impianto che le serve e dalle mappe esposte in prossimità delle biglietterie e delle strutture di risalita.

È onere del gestore provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei tracciati, ad assicurare agli utenti di praticare le attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, proteggendoli dagli ostacoli, rimuovendoli, ove possibile, o delimitandoli e segnalandoli con dispositivi appositi[2]. Quest’ultimo obbligo viene limitato dalla nuova normativa alle sole situazioni di pericolo atipico[3]. Sul punto si evidenzia la sussistenza di contrasti giurisprudenziali e difformità interpretative sulla natura -atipica o tipica- dei pericoli. Si raccomanda pertanto un’attenta valutazione di ciascuna situazione, anche in ottica preventiva, al fine di scongiurare possibili contenziosi.

Qualora il pericolo non venga rimosso, non sia possibile neutralizzarlo o in assenza di agibilità, il gestore è tenuto a chiudere la pista. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di questa prescrizione comporta una sanzione amministrativa da 5.000,00 a 50,000,00 euro.

Per quanto riguarda gli obblighi di soccorso, ferme le previsioni previgenti, ora i gestori sono tenuti a munirsi di defibrillatori semiautomatici, a creare un collegamento con le Centrali del numero unico di emergenza (112) (o con le altre strutture equivalenti operanti sul territorio) e ad individuare le aree destinate all’atterraggio dell’elisoccorso[4].

Vengono altresì ampliati gli obblighi di informazione–prevenzione: è compito del gestore esporre in modo chiaro, preciso e continuativo le regole di condotta per gli utenti, la mappa dell’area sciabile, dei tracciati e dei percorsi di collegamento, e ad affiggere quotidianamente il bollettino valanghe. Estremamente importante quindi risulterà l’adeguatezza delle informazioni e dei regolamenti affissi e/o pubblicizzati con altre modalità adeguate. Da non sottovalutare la possibilità di avvalersi dei siti internet, dei social network, delle newsletter.

Per poter aprire l’impianto al pubblico ed ottenere l’autorizzazione alla gestione delle stesse, il gestore è vincolato a stipulare un apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi[5]. Si tratta di un aspetto estremamente rilevante in quanto lo sciatore, in caso di incidente causato, per esempio, dalle cattive condizioni del fondo pista, potrà sempre rivalersi sull’assicurazione del gestore non incorrendo nel rischio di insolvenza di quest’ultimo.

Il gestore delle aree sciabili attrezzate (ad esclusione di quelle riservate allo sci da fondo) è altresì tenuto[6] a fornire agli utenti, al momento dell’acquisto dello skipass, la possibilità di stipulare una polizza assicurativa, ora obbligatoria, per responsabilità civile per danni provocati alle persone o a terzi.

Obblighi degli utenti: il decreto in questione si spinge oltre, ridisegnando in parte gli obblighi e le responsabilità degli utenti per come già delineati dalla l. 363/2003, ora abrogata.

Assicurazione obbligatoria: come accennato, dal primo gennaio, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 40/2021 scatta l’obbligo, per chi pratica lo sci alpino, di munirsi di un’assicurazione in corso di validità per la responsabilità civile per danni e infortuni provocati a terzi. Trattasi di una polizza di Responsabilità Civile a copertura dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento dell’attività sciatoria. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 150,00 euro, oltre al ritiro dello skipass.

La polizza per la pratica di attività sportive non professionali (tra cui lo sci) è comunemente garantita (ma va verificato caso per caso) dalla R.C. vita privata o Capofamiglia[7]. Nessuna preoccupazione per chi è iscritto alla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) o ad altre associazioni (come il C.A.I.) che includono nell’iscrizione annuale anche l’assicurazione per la responsabilità civile. Si segnala la possibilità di acquistare, presso i distributori assicurativi, anche online, i pacchetti multigaranzia per coperture di durata giornaliera o per l’intera stagione.

In alternativa è possibile, proprio in forza delle nuove disposizioni- munirsi della polizza presso il gestore dell’impianto di risalita pagando un’aggiunta sul costo dello skipass.

Obbligo di casco fino ai 18 anni: il legislatore ha altresì innalzato dai 14 ai 18 anni l’età dell’obbligo del casco per chiunque pratichi lo sci alpino, lo snowboard, il telemark e lo slittino. Il mancato rispetto di questa prescrizione comporta una sanzione amministrativa dai 100,00 ai 150,00 euro.

Divieto di sciare in stato di ebrezza: dal primo gennaio entrerà in vigore il divieto di sciare in stato di ebrezza[8] determinato dall’uso di bevande alcoliche e sostanze tossicologiche. Viene altresì prevista la possibilità per gli organi adibiti al controllo di sottoporre gli sciatori ai relativi accertamenti (alcolemici e tossicologici).

In caso di trasgressione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 250,00 ai 1.000,00 euro.

Responsabilità degli sciatori e norme di comportamento: la disciplina di nuova introduzione, sulla falsariga della precedente[9], individua le norme di comportamento cui gli sciatori devono attenersi nello svolgimento dell’attività sciatoria e che, se non rispettate, li rendono destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie. Tali prescrizioni si ispirano ai principi di autoresponsabilità e prudenza: lo sciatore deve tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità fisiche e tecniche, alle caratteristiche delle piste, alle condizioni meteorologiche e alla situazione ambientale non costituisca un pericolo per l’incolumità propria e altrui. Tanto che potrà accedere alle piste nere solo chi sia in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche[10]. In caso di sciata “incapace” le sanzioni vanno da 250,00 a 1.000,00 euro. Quest’ultima previsione introduce ampi margini di discrezionalità interpretativa e non si esclude quindi che possano generarsi contenziosi riconducibili all’accertamento in concreto di questo presupposto.

La nuova normativa detta altresì le regole per il sorpasso, gli incroci, lo stazionamento e la precedenza, prescrivendo la condotta che ogni sciatore è tenuto a rispettare in ciascuna di queste circostanze, nonché le sanzioni amministrative in caso di infrazione.

Inoltre, l’art. 28 del d.lgs in questione, stabilisce che in caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria uguale corresponsabilità di ciascun sciatore alla verificazione dell’evento. Trattasi quindi di presunzione che può essere superata con la dimostrazione della responsabilità esclusiva di uno di essi o del diverso grado di responsabilità. In altre parole, salvo prova contraria, in caso di incidente ciascun sciatore coinvolto sarà ritenuto ugualmente responsabile e sarà tenuto a sostenere in misura paritetica i costi dei danni eventualmente occorsi.

Va da sé che in caso di collisione sarà importante dimostrare, al fine di superare la presunzione in oggetto, di aver rispettato le norme di comportamento prescritte. 

Fuori pista e sci alpinismo: il legislatore con il decreto 40/2021 non si limita a regolare l’attività in pista e all’art. 26 stabilisce che chiunque pratichi sci alpinismo, sci fuoripista, attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, è tenuto a munirsi di pala, arva[11] e sonda per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Tale attrezzatura deve far parte della dotazione di sicurezza individuale ogni qual volta per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe. Non facendo più riferimento all’evidenza del pericolo (come prescriveva la disciplina previgente), corrispondente ad un livello 3 della scala del pericolo valanghe, l’attrezzatura di soccorso risulta obbligatoria anche in caso di livelli inferiori. Questa previsione introduce un margine di discrezionalità nella determinazione concreta delle situazioni nelle quali è obbligatorio essere muniti di detta attrezzatura, con conseguente potenziale contenzioso amministrativo. In caso di violazione viene prevista una sanzione amministrativa dai 100,00 ai 150,00 euro.

La riforma in oggetto, evidentemente presenta molteplici sviluppi positivi, prestando tuttavia il fianco a possibili interpretazioni soggettive, stante la mancata definizione di alcuni concetti richiamati dalla normativa.

Soprattutto nelle prime fasi applicative della nuova disciplina appare quindi fondamentale un’attenta interpretazione delle norme e l’adozione di soluzioni prudenziali previo confronto con legali che abbiano approfondito la materia e siano quindi in grado di offrire un servizio consulenziale sulle varie tematiche di rilievo.

 

[1] Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi, art. 26 co.1 d.lgs. 40/2021.

[2] I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico, art. 11 d.lgs. 40/2021.

[3] Pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico, art. 2 d.lgs. 40/2021.

[4] Art. 14 d.lgs. 40/2021.

[5] Il gestore in caso di mancata stipula o rinnovo dell’assicurazione incorre nella sanzione amministrativa da 20.000,00 a 200.000,00 euro Art. ex art. 15 d.lgs. 40/2021.

[6] Art. 30 d.lgs. 40/2021.

[7] La quale include tra gli assicurati tutti i componenti del nucleo famigliare del sottoscrittore della polizza e si pone a tutela dei fatti della vita privata, come la proprietà, la condizione dell’abitazione, l’attività del tempo libero e la pratica degli sport, anche per i danni provocati a terzi.

[8] Sul punto la normativa risulta piuttosto ambigua, non dando alcuna indicazione specifica rispetto a che cosa si debba intendere per “stato di ebrezza”, ed in particolare se si debba far riferimento alle prescrizioni del codice della strada o meno, dando adito a possibili interpretazioni in sede applicativa.

[9] L. 363/2003 abrogata dal d.lgs. oggetto di trattazione.

[10] Art. 27 d.lgs. 40/2021

[11] Sistema elettronico di segnalazione e ricerca.