Aprile 2022

CODICE DEL CONSUMO: COSA È CAMBIATO DAL 1° GENNAIO 2022

Le nuove norme, in vigore dal 1° gennaio 2022, si applicano ai contratti sulla vendita di beni e sulla fornitura di contenuti e servizi digitali conclusi successivamente a tale data.

Categoria: Novità legislativa
Autore: avv. Maria Cristina Perbellini
Responsabile dipartimento:  Avv. Selene Sontacchi

Leggi i contenuti »

 

A partire dal 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le modifiche apportate al Codice del Consumo che si applicano ai contratti conclusi successivamente a detta data.

Il Decreto Legislativo n. 170/2021, in attuazione della Direttiva UE 2019/771, ha modificato e integrato il Codice del Consumo, entrato in vigore il 23 ottobre 2005 (D. Lgs. 206/2005), novellando gli articoli da 128 a 135, ed inserendo ulteriori articoli dal 135 bis al 135 septies.

Le modifiche riguardano alcuni aspetti dei contratti di vendita di beni online e offline conclusi tra venditore e consumatore.  Si fa riferimento ai beni in senso lato e non solo ai beni di consumo (art. 128 CdC): la nozione di “bene” è stata estesa sino a comprendere i “beni con elementi digitali” e gli “animali vivi”.

E’ stato modificato all'art. 129 CdC il concetto di conformità al contratto che è divenuto conformità dei beni al contratto, concetto questo particolarmente innovativo: la disposizione indica i requisiti soggettivi e oggettivi di conformità.  Fra i primi si annoverano: la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alle qualità previste dal contratto di vendita; l’idoneità all’utilizzo voluto dal consumatore e accettato dal venditore; la fornitura di tutti gli accessori e delle istruzioni (anche per l’installazione) previsti dal contratto, nonché, da ultimo, la presenza degli aggiornamenti.

I requisiti oggettivi invece corrispondono all’idoneità del bene agli scopi per cui, di regola, sono impiegati beni dello stesso tipo; alla corrispondenza ad un modello o campione messo a disposizione dal venditore prima della conclusione del contratto; alla consegna insieme agli accessori, nonché alle qualità generalmente presenti in beni dello stesso tipo.

In presenza dei requisiti individuati dalla legge il bene è conforme al contratto.  Qualora manchi anche uno solo di questi elementi, il consumatore potrà far valere le garanzie.

L'art. 131 CdC prevede che anche l’errata installazione dei beni possa rappresentare, in certe condizioni, un difetto di conformità.  Vi sarà difetto di conformità in seguito all’errata installazione del bene solo se (i) è stata compiuta dal venditore o sotto la sua responsabilità oppure (ii) dal consumatore e l’errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.  Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene è equiparato al difetto di conformità del bene, quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita.

L'art. 133 CdC, contiene le norme sulla responsabilità del venditore che è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi vizio di conformità del bene se esistente al momento della consegna e che si manifesta entro due (2) anni da detto momentoL'azione diretta a far vedere valere i difetti si prescrive in 26 mesi dalla consegna.  È stato eliminato l'obbligo del consumatore di denunciare vizi entro due (2) mesi dalla scoperta.

L'art. 134 CdC si occupa del diritto di regresso (in precedenza riservata all’art. 131).  La nuova versione della norma prevede che il venditore finale possa agire in regresso, se responsabile verso il consumatore per un difetto di conformità dipendente dagli “anelli” precedenti della catena distributiva, se ha ottemperato ai rimedi posti in essere dal consumatore.  L’azione è esperibile entro un anno dall’esecuzione della prestazione nei confronti dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

L'art. 135 CdC si occupa dell'onere della prova.  I venditori dovranno prestare particolare attenzione alla nuova disciplina dell’onere della prova, poiché è prevista una presunzione di esistenza del difetto di conformità già al momento della consegna del bene, se esso si manifesta entro un (1) anno (e non più entro sei mesi come nella precedente disciplina).

L’art. 135 CdC prevede che i rimedi riconosciuti al consumatore in caso di difetto di conformità siano (i) il ripristino, (ii) la sostituzione del bene, (iii) la riduzione proporzionale del prezzo, (iv) e la risoluzione del contratto.   I rimedi sono esperibili anche nel caso in cui il bene venduto non possa essere utilizzato o il suo uso sia parzialmente limitato a causa della violazione di diritti dei terzi di proprietà intellettuale: il venditore è responsabile per aver messo a disposizione della clientela beni su cui altri soggetti esercitano dei diritti, che sono incompatibili con i diritti dei futuri acquirenti.

Ai sensi dell’art. 135bis n. 6 CdC viene riconosciuto al consumatore, in caso di difetto di conformità dei beni al contratto, il diritto di rifiutarsi di eseguire il pagamento fino a quando il venditore non abbia adempiuto ai relativi obblighi di riparazione, sostituzione o agli altri rimedi previsti dal CdC (eccezione di inadempimento).

Il consumatore non ha, tuttavia, in nessun caso diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è di lieve entità art. 135bis n. 6 ma l’onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.

L’art. 135-ter CdC in tema di riparazione o sostituzione prevede che siano effettuate: a) senza spese; b) entro un congruo periodo di tempo; e c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene.

L’art. 135-quater Cdc contiene le disposizioni sulla riduzione del prezzo e sulla risoluzione del contratto.  Il consumatore ha diritto ad una riduzione del prezzo proporzionale alla diminuzione del valore del bene; la risoluzione del contratto viene esercitata mediante dichiarazione diretta al venditore; se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati, il contratto può essere risolto limitatamente ad essi.

Nel caso in cui il difetto di conformità si riferisca solo a uno o alcuni dei beni forniti con lo stesso contratto (art. 135 quater 3 CdC), e vi sia un motivo di risoluzione contrattuale, il consumatore potrà chiedere la risoluzione anche in relazione agli altri beni (anche se conformi) a condizione però che non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi.

Ai sensi dell’art. 135-quinquies quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell'arco di un determinato periodo di tempo, è il produttore ad essere direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni.  Questo significa che dovrà farsi carico delle spese necessarie per l'eventuale riparazione oppure per la sostituzione, comprese spese di spedizione e trasporto.  La norma prevede che la dichiarazione di garanzia convenzionale fornita al consumatore debba essere su supporto durevole e redatta in un linguaggio semplice e comprensibile.  Deve comprendere: a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità; b) il nome e l’indirizzo del garante; c) la procedura che il consumatore deve seguire; d) la designazione dei beni; e) le condizioni devono essere redatte in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Gli articoli 135 sexies e septies CdC, a chiusura delle novità introdotte, dichiarano nullo qualsiasi patto volto a limitare o eludere le garanzie previste a favore del consumatore.  La nullità può essere fatta valere dal consumatore o può essere rilevata d’ufficio dal giudice.  Tra le conseguenze della risoluzione del contratto si prevede il diritto al risarcimento del danno per la regolamentazione del quale si rimanda al Codice civile.