Febbraio 2023

LA VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NELLE GARE PUBBLICHE MEDIANTE IL FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO

Dal 9 novembre 2022, per partecipare ad una gara d’appalto è necessario utilizzare il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), previsto dall’art. 81, comma 4, del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) e adottato dall’ANAC con delibera n. 464 del 27 luglio 2022 

Categoria: Novità legislativa
Autore: Avv. Luca Thomas Valgoi
Responsabile dipartimento:  Avv. Ettore Bertò

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Aree di attività
Imprese: Appalti pubblici e privati

Nell’ottica di rendere più agevole e veloce l’attività di verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 464 del 27 luglio 2022, ha introdotto, in attuazione dell’art. 81, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).

Dal punto di vista operativo, si tratta di un servizio on line al quale l’operatore economico che intenda partecipare a procedure per l’affidamento di contratti pubblici si deve registrare, in modo da poter ivi salvare, nei limiti di cui si dirà infra, i documenti necessari per la comprova dei requisiti di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 2 della delibera di cui sopra, mediante il FVOE sono effettuati:

  • la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;
  • il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;
  • il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;
  • il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Il FVOE consente:

  • alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificati, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
  • il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;
  • il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti attraverso il FVOE sono i seguenti:

  • Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
  • Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
  • Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
  • Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
  • Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla delibera n. 464 del 27 luglio 2022 (sopra citata);
  • Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’articolo 213, comma 10, del Codice dei Contatti Pubblici, sono rese disponibili dall’ANAC nell’ambito del FVOE.

Per quanto riguarda i requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti che, in prima applicazione, sono acquisiti presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e resi disponibili attraverso il FVOE includono:

  • documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti (come, ad esempio: fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate; dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’INPS);
  • documenti resi disponibili direttamente dall’ANAC (come, ad esempio: Attestazioni SOA; Certificati Esecuzione Lavori);
  • documenti forniti dagli operatori economici.

Offrendo la possibilità di verificare, anche nella fase esecutiva, il perdurante possesso dei requisiti, il FVOE permette alle stazioni appaltanti non solo di verificare la sussistenza dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione del contratto, ma anche di intervenire tempestivamente, se del caso anche mediante la risoluzione del contratto, ove uno o più requisiti venissero a mancare durante l’esecuzione del contratto stesso: è questa una delle novità più significative introdotte con il FVOE.

È perciò essenziale che tale strumento sia attivato e utilizzato in modo puntuale e corretto, avvalendosi anche, in caso di dubbi o perplessità, della consulenza di esperti del settore.