Il pegno non possessorio: una nuova opportunità di accesso al credito
Categoria: Rassegna normativa
Autore: avv. Luisa Frigeni
Responsabile dipartimento:
Avv. Fabrizio Marchionni
Imprese: Diritto commerciale e societario
Introduzione
Nell’estate 2023 è finalmente entrato in funzione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – dopo un periglioso iter normativo e attuativo – il Registro informatico dei pegni non possessori (per brevità, il Registro).
Si tratta, più specificatamente, del registro informatico – tenuto dalla stessa Agenzia delle Entrate – che raccoglie le domande di iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione delle modifiche relative ad una nuova tipologia di garanzia reale introdotta nell’ordinamento con l’art. 1 del D.L. n. 59/2016 (convertito con modifiche dalla L. n. 119/2016), denominata pegno mobiliare non possessorio.
Mediante la previsione di tale nuova forma di garanzia, il legislatore ha inteso riconoscere agli imprenditori un ulteriore strumento che consenta di incrementare le opportunità di accesso a ogni forma di credito (rispetto ai tradizionali e spesso inadeguati istituti di tutela del credito), potendo il bene essere concesso in garanzia e, contemporaneamente, non essere sottratto al processo produttivo aziendale.
1.La disciplina in breve
Il principale elemento che connota il pegno non possessorio e lo differenzia dal tradizionale pegno (disciplinato dagli artt. 2784 e ss. c.c.) è la totale mancanza dell’elemento dello spossessamento del bene: il debitore-imprenditore, infatti, a seguito dell’iscrizione del pegno nel Registro, non perde la disponibilità di quanto pignorato, bensì continua a mantenerne il possesso e la disponibilità e può proseguire, senza rilevanti contraccolpi, nello svolgimento dell’attività d’impresa.
Per tale ragione e in considerazione della finalità per la quale l’istituto è stato introdotto nell’ordinamento, il pegno non possessorio, sul piano soggettivo, ha come destinatari i soli imprenditori, iscritti al Registro delle Imprese, che debbano garantire crediti loro concessi, presenti o futuri, sorti nel corso e/o in connessione con l’esercizio dell’impresa. Coerentemente, oggetto del pegno non possessorio possono essere:
- beni mobili, sia esistenti che futuri, ovvero determinati o determinabili mediante il riferimento a una o più categorie merceologiche;
- beni (mobili) immateriali, ivi incluse le partecipazioni societarie (art. 3, comma 2 del Decreto ministeriale n. 114/2021), e i crediti,
- beni finanziari, a condizione che tali beni siano destinati e/o funzionali e/o inerenti l’esercizio dell’impresa.
Sono, invece, espressamente esclusi i “beni mobili registrati”, anche quando attinenti l’esercizio dell’impresa.
Altro elemento caratterizzante il pegno non possessorio è la c.d. rotatività: il debitore infatti può, liberamente e nel rispetto della relativa destinazione economica, disporre, vendere o trasformare l’oggetto della garanzia, ad eccezione dell’ipotesi in cui il contratto di concessione della garanzia non preveda diversamente.
In tali casi, il pegno si trasferirà sul corrispettivo ottenuto dalla cessione o da altro atto di disposizione, ovvero su quanto risultante dalla trasformazione, senza effetti novativi sull’originario rapporto tra debitore e creditore (art. 1 comma 2 DL n. 59/2016).
Proprio la mutabilità che connota il pegno non possessorio porta ragionevolmente a ritenere che le imprese che potranno trarre maggior beneficio da tale nuova forma di garanzia saranno quelle industriali, manufatturiere e agro-alimentari. Le attività di queste imprese, infatti, hanno ad oggetto principalmente processi di trasformazione produttiva che possono riguardare molteplici categorie di beni – quali materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci in magazzino – che possono dunque costituire oggetto di pegno, e ciò senza che il processo di trasformazione industriale rappresenti un ostacolo alla sottoposizione al vincolo non possessorio in ragione della rotatività che caratterizzata tale istituto.
2. L’opponibilità verso terzi e il Registro informatico dei pegni non possessori
La totale assenza nel pegno non possessorio dello spossessamento (e, dunque, di un atto concreto mediante il quale il creditore fa entrare il bene pignorato nella propria disponibilità) ha reso necessario prevedere una forma diversa di pubblicità costitutiva della garanzia, anche ai fini dell’opponibilità ai terzi.
In questo senso la normativa del DL n. 59/2016 ha previsto l’iscrizione nel Registro informatico dei pegni non possessori tenuto dall’Agenzia delle Entrate quale requisito indispensabile per la costituzione, l’assunzione del grado e l’opponibilità a terzi del pegno non possessorio.
Per la realizzazione del Registro e la determinazione delle specifiche modalità operative dello stesso, il legislatore del 2016 ha rinviato all’adozione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un apposito regolamento attuativo, che avrebbe dovuto essere emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Tale regolamento è entrato in vigore solo nel 2021, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 114 del 25 maggio 2021, che ha disciplinato le modalità di iscrizione, consultazione, rinnovazione, cancellazione dei pegni non possessori nel Registro, nonché ha delegato l’Agenzia delle Entrate a stabilire ed approvare le specifiche tecniche funzionali a consentirne il concreto funzionamento.
Quasi due anni più tardi, con provvedimento del 12 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente approvato le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei titoli costitutivi del pegno mobiliare non possessorio nel Registro. Tuttavia, solo sei mesi dopo, nel mese di giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la definitiva entrata in funzione del Registro dei pegni non possessori che, dunque, è oggi finalmente operativo.
3. Modalità di iscrizione e costituzione del pegno non possessorio
L’iscrizione e la costituzione del pegno non possessorio nel Registro deve essere effettuata, a pena di nullità, in forza di (i) un atto pubblico, (ii) una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, (iii) un contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, (iv) un provvedimento giudiziario.
L’invio della domanda di iscrizione del pegno e di registrazione del titolo devono avvenire esclusivamente con modalità telematiche, accedendo alla sezione “Istanze” dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
La domanda, da compilarsi utilizzando l’apposito modulo allegato al provvedimento del 12 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate, deve essere firmata digitalmente e trasmessa in via telematica, unitamente a copia del titolo costitutivo del pegno, al conservatore del Registro. Nella domanda, oltre ad indicare i beni e/o i crediti che si intendono assoggettare al vincolo pignoratizio, il richiedente deve tra l’altro:
(i) indicare l’eventuale esistenza di ulteriori e precedenti garanzie (ivi inclusi ulteriori pegni non possessori);
(ii) allegare la dichiarazione del debitore (o del terzo datore di pegno) che attesta la riferibilità dei beni o crediti all’esercizio dell’impresa;
(iii) indicare le clausole dell’eventuale patto di rotatività che siano state concordate tra il creditore e il debitore al momento della concessione del pegno, nonché l’eventuale accordo tra le parti avente ad oggetto la facoltà del creditore di locare o di appropriarsi del bene, in caso di escussione.
A seguito della trasmissione della domanda e del titolo, sono rilasciate al richiedente le ricevute telematiche attestanti l’avvenuta ricezione della domanda e del titolo e il pagamento dei tributi dovuti per la registrazione.
Effettuati i controlli, all’esito del processo di registrazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia il certificato di eseguita formalità che contiene l’indicazione della data e del numero di iscrizione nel Registro ed è sottoscritto digitalmente dal conservatore.
Dal momento dell’iscrizione, il pegno non possessorio prende grado e diventa opponibile ai terzi, anche nelle procedure esecutive e concorsuali.
L’iscrizione del pegno non possessorio nel Registro dura dieci anni ed è rinnovabile per mezzo di una nuova domanda di iscrizione che dev’essere conforme a quella precedente ed effettuata prima della scadenza del decimo anno.
La cancellazione dell’iscrizione – che potrà essere richiesta di comune accordo dal creditore e dal debitore (o dal datore del pegno), ovvero domandata giudizialmente – dovrà parimenti essere presentata in via telematica.
4. Escussione del bene oggetto di pegno non possessorio
In caso di inadempimento dell’imprenditore-debitore al pagamento del debito garantito, al creditore – previo avviso scritto al datore della garanzia – è consentito, in via di autotutela esecutiva:
1) vendere, tramite procedure competitive, il bene pignorato trattenendo il corrispettivo fino alla corrispondenza della somma garantita e restituendo l’eventuale eccedenza al debitore;
2) escutere i crediti oggetto di pegno non possessorio fino alla corrispondenza della somma garantita;
3) ove previsto dal contratto di pegno e iscritto nel Registro imputare i canoni di locazione del bene pignorato fino al soddisfacimento della somma garantita;
4) appropriarsi dei beni pignorati (o del risultato della loro trasformazione) fino al soddisfacimento della somma garantita, purché i criteri di valorizzazione dei beni siano stati preventivamente fissati nel contratto di concessione del pegno.
5. Conclusioni
In conclusione, la regolamentazione del Registro unita all’assenza dello spossessamento del bene del debitore e al contestuale sfruttamento del medesimo bene nel processo produttivo rende il pegno non possessorio uno strumento utile e flessibile, capace di ridurre, almeno in parte, la rigidità dell’attuale sistema di accesso e tutela del credito. Da un lato, infatti, il debitore può contare sulla possibilità di una maggiore liquidità senza per questo subire una diminuzione della potenzialità produttiva dell’impresa. Dall’altro lato, i creditori possono confidare sulla possibilità che il profitto derivante (anche) dall’uso del bene pignorato ma rimasto nella disponibilità del debitore contribuisca a soddisfare il credito concesso, nonché, in caso di inadempimento, sul fatto di poter accedere a varie ipotesi di azioni in via di autotutela esecutiva.