INEFFICACIA DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSUS PROCURATOR: ECCEZIONE IN SENSO STRETTO PROPONIBILE SOLO DAL FALSO RAPPRESENTATO NEL RISPETTO DEI TERMINI DI PRECLUSIONE OPPURE ECCEZIONE IN SENSO LATO RILEVABILE D’UFFICIO E PROPONIBILE DALLE PARTI PER TUTTO IL CORSO DEL GIUDIZIO?
Secondo il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l’eccezione di inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator non corrisponde all’esercizio di un potere costitutivo dello pseudo rappresentato, in quanto la legittimazione rappresentativa costituisce “elemento strutturale” e “ragione dell’operatività per la sfera giuridica del rappresentato, del vincolo e degli effetti che da esso derivano”: perciò, “allorché la mancanza del potere rappresentativo sia acquisita agli atti, di essa il giudice può tenere conto anche in assenza di una specifica deduzione della parte interessata, giacché la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio”.
Categoria: Novità giurisprudenziale
Autore: avv. Luca Thomas Valgoi
Imprese: Controversie giudiziali e arbitrato
Privati: Controversie giudiziali e arbitrato