Dicembre 2022

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA COLLISIONE CON UNGULATI E ANIMALI SELVATICI: GLI ULTIMI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 2052 C.C.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 16 settembre 2022 n. 27284, ha precisato - in materia di risarcimento del danno subito a causa della collisione con animali selvatici che attraversano improvvisamente la carreggiata- che per tale fattispecie, in conformità al recente insegnamento della giurisprudenza della medesima Corte, “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell’art. 2052 c.c., giacché da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, in quanto le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157/1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione dei soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”.

Categoria: Orientamento giurisprudenziale
Autore:  Avv. Claudia Marinoni
Responsabile dipartimento:  Avv. Ettore Bertò

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Il verificarsi della collisione di un veicolo con un animale selvatico -soprattutto in alcune zone d’Italia[1]- è più frequente di quanto si possa immaginare e, per tale ragione, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati da animali selvatici risulta senz’altro un tema di grande attualità, soprattutto in considerazione dei recenti sviluppi giurisprudenziali.

Innanzitutto, è doveroso rilevare come sia stata a lungo discussa la questione della individuazione del soggetto tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici (ed in particolare, ma non solo, alla circolazione su strade pubbliche)[2]. La Corte Suprema di Cassazione, a seguito di approfondita disamina della normativa rilevante e della dottrina[3], ha oggi definitivamente statuito che il soggetto passivamente legittimato nelle cause aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito di collisione con animali selvatici è, indubbiamente, la Regione (Cfr. Corte di Cassazione Civile, Sez. VI, sentenza n. 27284 del 16.09.2022, conforme a Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 12871 del 13.05.2021, nonché Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 7969 del 20.04.2020).

Con la L. 27 dicembre 1977 n. 968[4], infatti, la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell’interesse della comunità nazionale, mentre le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell’art. 117 della Costituzione. Successivamente, la L. 11 febbraio 1992 n. 157[5] ha specificato che la tutela di cui alla L. 968/1977 riguarda “le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”, con le eccezioni specificate, ed avviene anche nell’interesse della comunità internazionale, precisando, poi, le specifiche competenze delle Regioni (Cfr. artt. 1, 9, 10, 19 e 6 L. n. 157/1992).

Ampiamente dibattuta, inoltre, è stata la questione relativa al criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati da animali selvatici: la Pubblica Amministrazione ne risponde ex art. 2043[6] c.c. o ai sensi dell’art. 2052[7] c.c.? Ebbene, l’art. 2052 c.c. prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell’animale da parte dell’uomo, là dove prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell’utilizzatore sussiste sia che l’animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito. Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato sulla proprietà dell’animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell’uomo per trarne utilità, cioè di un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall’animale deve rispondere il soggetto che dall’animale trae un beneficio, con l’unica salvezza del caso fortuito.

Tanto premesso, appare corretta l’impostazione di chi afferma che, avendo l’ordinamento stabilito che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto di tutela ex L. n. 157/1992) è effettivamente configurabile in capo allo Stato, con l’attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, l’immeditata conseguenza della scelta legislativa è l’applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. (Cfr. Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 13848 del 06.07.2020).

La Corte di Cassazione, condividendo tale impostazione, giunge alla conclusione che, poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l’attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile a quella di “utilizzazione” degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell’art. 2052 c.c. La funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni, quindi, costituisce nella sostanza una “utilizzazione”, in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l’ambiente e l’ecosistema. Pertanto, essendo in sostanza le Regioni (ovvero, per il Trentino Alto Adige, le Province Autonome di Trento e Bolzano) gli Enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, saranno proprio quest’ultime a dover risarcire, ex art. 2052 c.c., i danni conseguenti da collisione con animali selvatici.

 


[1] In particolar modo, le Regioni maggiormente coinvolte in contenziosi aventi ad oggetto la risarcibilità del danno conseguente alla collisione di un veicolo con un animale selvatico sono Trentino Alto Adige, Abruzzo, Emilia Romagna e Toscana.

[2] In alcuni casi, infatti, si è stabilito che la responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici dovesse essere imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 12808 del 19.06.2015; “Danni da attraversamento di un capriolo: responsabile la Provincia, se vi è stata negligenza in concreto” di Antonio Scalera, in Ridare.it, fasc. 2, 23.03.2020).

[3] Sul tema si veda “La responsabilità per il danno cagionato da animali” di Valeria Villanova, in Responsabilità Civile e Previdenza, fasc. 3, 1 marzo 2021, pagg. 770 e ss.

[4] L. 27 dicembre 1977, n. 968, Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

[5] L. 11 febbraio 1992 n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

[6] L’art. 2043 c.c. dispone che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

[7] L’art. 2052 c.c. così statuisce: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.