Marzo 2026

LA RIPETIBILITÀ DELL’ASSEGNO DIVORZILE ILLEGITTIMAMENTE CORRISPOSTO

In data 29 gennaio 2026 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata confermando la possibilità di condannare il coniuge destinatario dell’assegno divorzile alla restituzione delle somme da esso percepite a tale titolo, laddove non sussistano ab origine i presupposti per il relativo godimento.

Categoria: Novità Giurisprudenziale
Autore:  dott.ssa Chiara Ferin
Responsabile dipartimento:   avv. Silvia Filippi

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La ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte a titolo di assegno divorzile da un coniuge in favore dell’altro è un tema su cui si è sviluppato, nel corso dei decenni, un ampio dibattito e sul quale la giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha avuto modo di pronunciarsi in plurime occasioni, da ultimo lo scorso gennaio, con l’ordinanza n. 1999/2026, ribadendo chiaramente l’orientamento adottato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2022. 

La questione è stata infatti risolta dalla più autorevole giurisprudenza in un contesto in cui le posizioni circa la ripetibilità o meno di tali somme erano tutt’altro che univoche. Da un lato, veniva valorizzata la funzione sostanzialmente assistenziale dell’assegno, da cui derivava (applicando in via analogica l’interpretazione adottata in punto di assegno alimentare), l’impossibilità di richiedere la restituzione delle somme corrisposte, stante la natura alimentare anche di detti importi, che si presumevano dunque consumati per il sostentamento dei bisogni del coniuge debole. Dall’altro, invece, si faceva leva sul principio di portata generale inquadrato dall’art. 2033 del Codice civile, disciplinante il cd. indebito oggettivo, secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”; in altri termini, ciò che è stato pagato senza alcuna causa deve essere restituito. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32914 dell’8 novembre 2022, hanno superato questo contrasto ammettendo la possibilità di condannare il coniuge beneficiario delle somme alla relativa restituzione, laddove il giudice accerti che l’obbligo alla corresponsione dell’assegno fosse stato disposto da una precedente pronuncia rivelatasi successivamente errata sin dall’inizio poiché i presupposti, di fatto e di diritto, per la corresponsione dell’assegno non sussistevano. In questi casi, infatti, il pagamento risulta privo di qualsivoglia giustificazione giuridica e, proprio per tale ragione, esso può formare oggetto di restituzione, in quanto viene ritenuto dirimente, nel bilanciamento dei vari interessi in gioco, evitare un arricchimento senza causa del coniuge che ha goduto di tali introiti, anche ad eventuale discapito della tutela della funzione assistenziale che l’assegno stesso ricopre. 

Diversa invece risulta l’eventualità per cui l’assegno risulta dovuto al momento della sua corresponsione iniziale, ma, a causa – ad esempio – di un mutamento successivo delle condizioni economiche delle parti, perde la propria legittimità. In tale scenario, le somme già versate restano definitivamente acquisite, poiché hanno assolto correttamente alla loro funzione assistenziale nel momento in cui sono state corrisposte e, per questo, non può esserne domandata la restituzione. Verrà dunque meno, in questa ipotesi, il diritto all’assegno ma solo con efficacia ex nunc, dispiegando i propri effetti solo per il futuro. 

Il punto centrale affrontato dalle Sezioni Unite riguarda, quindi, l’originaria legittimità dell’assegno, e la relativa questione è stata risolta affermando la possibilità di recuperare quanto già corrisposto solo nei casi in cui i provvedimenti economici tra gli ex coniugi vengano modificati a seguito dell’accertamento negativo circa la sussistenza ab origine del diritto al mantenimento, a meno che non si tratti di somme di denaro di modesta entità, le quali si presumono ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, laddove sia accertata una propria debolezza economica. 

Corollario di tale pronuncia è la questione relativa alla decorrenza di questo obbligo restitutorio, vale a dire quale sia il momento da cui è possibile conteggiare le somme non dovute ma indebitamente corrisposte e dunque illegittimamente percepite. Trattandosi, come detto, di un’assenza ab origine dei presupposti, il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione a partire dal 2022 e confermato nuovamente dalla sopracitata ordinanza dello scorso gennaio è quello di ancorare il dies a quo per la restituzione al momento in cui l’assegno divorzile può dirsi dovuto, che corrisponde, in linea teorica, dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status divorzile: è da questo momento, infatti, che i coniugi acquisiscono il nuovo status di coniugi divorziati, e che dunque trova legittimazione l’assegno divorzile. La Corte di Cassazione ribadisce tuttavia che, a seguito della riforma legislativa del 1987, ad oggi non è più necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza sullo stato, poiché le decisioni a contenuto economico eventualmente adottate con ordinanza presidenziale (avente natura cautelare e provvisoria), tanto nei procedimenti di separazione quanto in quelli di divorzio, sono modificate già dalla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva. 

Pertanto, occorre distinguere le diverse situazioni: laddove siano state adottate decisioni aventi contenuto economico già con i provvedimenti presidenziali assunti all’esito della prima udienza di comparizione delle parti, e solo con la sentenza definitiva sia accertata l’insussistenza dei presupposti per la corresponsione dell’assegno divorzile, il relativo obbligo restitutorio decorre dal momento in cui l’assegno divorzile risulta dovuto e dunque dalla data indicata dai provvedimenti presidenziali. Qualora invece con questi ultimi non venga disposto alcun obbligo economico a carico del coniuge economicamente “forte” ma tale aspetto sia disciplinato solo dalla sentenza definitiva, nell’ipotesi in cui in sede di impugnazione si accertasse l’indebita percezione da parte del coniuge “debole” dell’assegno divorzile, il coniuge onerato avrebbe diritto alla restituzione dal momento in cui ha corrisposto le relative somme a titolo di assegno divorzile e, pertanto, dalla sentenza di primo grado. Prima di tale momento, occorre verificare se eventualmente risultino sussistenti i presupposti normativi per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento, fondato peraltro sulle disposizioni relative alla separazione e, dunque, su criteri ed elementi diversi rispetto all’assegno divorzile: tali somme, dunque, non potrebbero essere oggetto di restituzione, poiché giustificate da differenti esigenze. 

In definitiva, la pronuncia dello scorso gennaio, nel solco dell’orientamento di legittimità consolidato, riapre concretamente la strada al recupero delle somme indebitamente versate, superando l’idea che possano esistere posizioni cristallizzate per il solo fatto dell’avvenuto pagamento: la funzione assistenziale dell’assegno, dunque, non può più essere invocata come scudo quando difetta, sin dall’origine, il diritto a percepirlo.