Agosto 2022

GLI ULTIMI ARRESTI IN TEMA DI ASSEGNO DIVORZILE: LA CONVIVENZA MORE UXORIO CHE LEGITTIMA L’ISTANZA DI REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE NON RICHIEDE NECESSARIAMENTE LA COABITAZIONE.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 4 maggio 2022 n. 14151 ha stabilito - in materia di revoca dell’assegno divorzile disposto a seguito dell’istaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio - che per quest’ultima debba intendersi un “legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale”, a prescindere dalla prova della coabitazione.

Categoria: Orientamento giurisprudenziale
Autore:  avv. Silvia Filippi
Responsabile dipartimento:  Avv. Selene Sontacchi

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La Corte di Cassazione, nell’accogliere  il ricorso presentato da un ex coniuge contro la sentenza che aveva respinto la sua richiesta di  revoca dell’assegno divorzile in favore della ex moglie dopo che la stessa aveva instaurato una coabitazione con il nuovo partner rimasta indimostrata, ha tracciato la differenza tra “coabitazione” e “convivenza more uxorio”, stabilendo, in particolare, che per quest’ultima debba intendersi la reciproca assunzione tra i nuovi conviventi di impegni di assistenza morale e materiale, senza che la coabitazione debba ritenersi requisito indispensabile all’integrazione del fatto giuridico (si veda sul punto anche Cass. n. 9178 del 2018, nella medesima prospettiva anche Cass. n. 7128/2013, che ha riconosciuto il risarcimento del danno da macro-lesione del convivente more uxorio pur in assenza di coabitazione).

Nella propria sentenza la Corte - richiamando la giurisprudenza europea - ha altresì affermato “che non si può ravvisare alcun fondamento per tracciare la distinzione tra i ricorrenti che convivono e coloro che – per motivi professionali e sociali – non lo fanno, poiché il fatto di non convivere non priva le coppie interessate della stabilità che le riconduce nell’ambito della vita famigliare ai sensi dell’art. 8 [della CEDU]” (Corte Edu, Grande Chambre, 7 novembre 2013, Vallianatos e altri c. Grecia, p. 73). D’altra parte, parafrasando le stesse parole della Suprema Corte: la coabitazione è un obbligo sancito dall’art. 143 c.c. co. 2, con riguardo al matrimonio, mentre non vi è alcun dato che deponga nello stesso senso rispetto alla convivenza more uxorio (cfr. Cass. civ. sez. I, ord. 4 maggio 2022, n. 14151, p. 3).

Pertanto, l’assenza della coabitazione non può di per sé dirsi decisiva, dovendosi comunque ritenere sussistente una convivenza more uxorio laddove sia provata l’esistenza tra i nuovi conviventi di un legame affettivo stabile e duraturo e di una reciproca assistenza morale e materiale.

Questo non significa che la coabitazione non abbia più alcun rilievo (anzi!) quanto, piuttosto, che essa ha carattere meramente indiziario, funzionale a comprovare l’esistenza di quel rapporto di convivenza di fatto, che legittima il venir meno dell’obbligo alla corresponsione dell’assegno divorzile.

Sul punto, si rammenta peraltro che recentemente, le Sezioni Unite hanno affrontato l’argomento della revoca del diritto all’assegno divorzile anche per il caso in cui la coabitazione sia effettiva e comprovata, affermando che la formazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo nucleo familiare non determina tout court il venir meno dell’assegno, essendo necessario che il Giudice accerti la natura dell’attribuzione economica in essere. Infatti, laddove essa svolga una funzione meramente “assistenziale”, resta fermo il principio della cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno da parte dell’ex coniuge, in quanto “il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale si sostituisce al precedente” (cfr. S.U. 32198/22 p.28). Diversamente, qualora l’assegno divorzile che sia stato attribuito con funzione compensativa e/o perequativa (in parte o per l’intero), il diritto a riceverlo non cessa automaticamente per il solo costituirsi di una nuova convivenza. L’assegno divorzile, infatti, sotto questo secondo aspetto rappresenta la “contropartita” del contributo offerto dal coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio famigliare e personale dell’ex coniuge obbligato, oltre che dei sacrifici e delle rinunce ad occasioni lavorative e/o di crescita professionale sopportati per una scelta condivisa di conduzione della vita familiare. Tutti aspetti che nulla hanno a che vedere con l’instaurazione di un nuovo legame affettivo e che, conseguentemente, non possono venir automaticamente meno per il suo solo esistere (sul punto si veda Cass. Civ. S.U. n. 32198 del 2021).