Settembre 2021

Obbligo di "green pass" in ambito lavorativo privato

Il D.L. n. 127 di data 21.9.2021 ha esteso a tutto il settore privato, a far data dal 15.10.2021, l’obbligo di possesso della certificazione verde Covid – 19 (c.d. “green pass”) per accedere al luogo di lavoro.

Categoria: Novità legislativa
Autore: Avv. Marco Pegoraro
Responsabile dipartimento:  Avv. Marco Pegoraro

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Il 21 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127 con il quale è stato inserito nel Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, il nuovo art. 9 septies, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato”.

Detta norma prescrive che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge un’attività lavorativa (di natura autonoma, subordinata, nonché a titolo di formazione o di volontariato) nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso al luogo di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. “Green Pass”). 

Il predetto obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui sopra avendo altresì l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, che potranno avvenire (i) anche a campione e (ii) prevedendo prioritariamente, ove possibile, che il controllo sia effettuato al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Il datore di lavoro, inoltre, individua con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni da parte dei lavoratori. 

Nel caso di cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora ne
risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati (senza diritto alla retribuzione né ad altro compenso o emolumento, comunque denominato) fino alla presentazione di un valido Green Pass e comunque non oltre il 31.12.2021. Tale assenza ingiustificata non potrà in ogni caso avere conseguenze disciplinari e i lavoratori in detta condizione avranno comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

Solo alle imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è concessa la facoltà di sospendere il lavoratore privo di “green pass” per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro privo di valido “green – pass”, la norma lo punisce con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, fermo restando il potere in capo al datore di lavoro di procedere in via disciplinare nei suoi confronti.

Qualora invece sia il datore di lavoro a risultare inadempiente rispetto agli obblighi posti dalla norma (per non aver apprestato idonee misure organizzative finalizzate alla verifica, o per aver omesso la verifica stessa), sarà punito con una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.