Maggio 2016
LA DURATA DELL’INCARICO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: LA CASSAZIONE INTERVIENE IN MATERIA
L’art. 1129, comma 10, c.c. stabilisce che “l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”. La sentenza n.2242 del 4.2.2016 della Corte di Cassazione pare avvalorare lo scenario della durata sine die dell’incarico dell’amministratore condominiale, in mancanza della espressa manifestazione di una diversa volontà, volta ad interrompere il rapporto instaurato con la nomina.
Categoria: Orientamenti giurisprudenzialiAutore: avv. Luisa Bonafin
Responsabile dipartimento: avv. Giorgia Martinelli
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