Aprile 2022

SOSPENSIONE PROVVISORIA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE DEL GENITORE CONTRARIO ALLA VACCINAZIONE ANTI COVID-19 DEL FIGLIO

Laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus, e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulta efficace, il giudice può "sospendere" momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino per riservare la decisione al genitore favorevole

Categoria: Orientamento giurisprudenziale
Autore: avv. Silvia Filippi
Responsabile dipartimento:  Avv. Selene Sontacchi

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Aree di attività
Privati: Famiglia e patrimonio

Le decisioni che attengono alla salute dei figli minorenni, inclusa quella relativa alle vaccinazioni, possono diventare fonte di contrasto tra i genitori, soprattutto in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza. Trattasi, infatti, di scelte che devono essere assunte congiuntamente da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e quindi -normalmente- da entrambi i genitori (anche se divorziati, separati, o non conviventi), o, in mancanza di essi, dal tutore. In relazione alla profilassi vaccinale anti Covid-19, tale responsabilità si traduce nella sottoscrizione (necessariamente da parte di entrambi) del modulo per il consenso informato al trattamento sanitario del minore, così come prescritto dall’art. 3 della legge 219 del 2017[1].

Il perdurare dell’emergenza pandemica propone quotidianamente il problema di come agire nel caso di rifiuto da parte dell’altro genitore al rilascio del predetto consenso alla somministrazione del vaccino[2].

Nel nostro ordinamento, in caso di contrasto tra i genitori su questioni di particolare importanza (tra le quali rientrano quelle relative alla salute dei figli) ciascuno di essi può ricorrere al Giudice al fine di ottenere i provvedimenti che ritiene più idonei.

Qualora il disaccordo insorga tra genitori conviventi, lo strumento di risoluzione della controversia è dettato dall'art. 316 c.c., che prevede che "il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio".

Qualora, invece, si tratti di genitori separati, divorziati o, nel caso delle coppie di fatto, non più conviventi, sarà necessario promuovere ricorso ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.. Tale strumento normativo, è stato introdotto proprio per consentire a ciascun genitore che versi nelle predette situazioni di chiedere al Tribunale di adottare “i provvedimenti opportuni" nell’interesse del minore (cfr. Tribunale Monza Sez. IV, Decr. 22.07.2021, Tribunale di Bologna, Sez. I, Decr., 13.10.2021). Vista la delicatezza della materia, si tratta di procedimenti che prevedono l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e l’assistenza legale delle parti. È dunque estremamente importante riferirsi a legali con una specifica formazione in diritto di famiglia e che siano quindi in grado di trattare la vertenza sanitaria del minore, tutelando il suo interesse e scongiurando ogni sua possibile strumentalizzazione nell’ambito della separazione o del divorzio tra i genitori.

Tutto ciò premesso, con riferimento alle vaccinazioni anti Covid-19, la giurisprudenza di merito, seguendo un consolidato ed uniforme indirizzo formatosi negli anni in relazione ad altri tipi di vaccini, ha ritenuto che, qualora un genitore non presti il proprio consenso al trattamento vaccinale, il Giudice possa sospendere momentaneamente la sua capacità genitoriale, legittimando l’altro ad autorizzarne la somministrazione, sempre che sussista un concreto pericolo per la salute del minore in relazione alla “gravità e diffusione del virus” e vi siano dati scientifici univoci sull’efficacia dei trattamenti sanitari proposti (ex multis Trib. di Trento sent. 14.07.2020, Trib. Monza, Sez. IV, Decr., 22/07/2021, Trib. Milano, 13.09.2021, Trib. Bologna, decr. 13.10.2021, Trib. Ancona sez. I, sent. 22.11.2021).

Per le Corti di merito, non ha rilevanza che, come nel caso della profilassi anti covid, si tratti di vaccinazioni facoltative, in quanto hanno ritenuto che il Giudice nel valutare le specifiche opzioni sostenute da ciascun genitore (pro o contro vaccino) debba ispirarsi al principio del “best interest of the child”, tenendo conto non tanto dell’obbligatorietà o meno del trattamento, quanto: dell’esistenza di un grave pregiudizio per la salute del minore, della diffusività della malattia sul territorio nazionale e dell’efficacia dei presidi sanitari esistenti. Tutte circostanze che notoriamente ricorrono nel caso del Covid-19.  Anzi, per le Corti ad essere pregiudizievole per l’interesse del minore è proprio l’assenza della copertura vaccinale e non il contrario! Essa comporta infatti, da un lato l’esposizione del singolo soggetto ad un maggior rischio di contrarre il contagio e/o di essere veicolo dello stesso e, dall’altro ripercussioni negative sulla sua vita sociale, educativa e ludica (così, Trib. Monza Sez. IV, Decr. 22.07.2021). Ne è derivata la scelta, ad oggi, unanime di tutti i Tribunali italiani aditi, di risolvere il conflitto genitoriale sospendendo, limitatamente alla vaccinazione, la responsabilità genitoriale del genitore contrario, attribuendo all’altro la facoltà di condurre il figlio in un centro vaccinale e di sottoscrivere unilateralmente il relativo consenso informato per l’autorizzazione alla somministrazione del farmaco. 

Un ultimo elemento rilevante per questo tipo di procedimenti attiene alla valorizzazione della volontà del minore. Il nostro codice prescrive infatti il generale diritto del minore - che abbia compiuto il dodicesimo anno, o anche di età inferiore ove capace di discernimento - ad essere ascoltato (cfr. artt. 315 bis, 316, 336 bis c.c.). Con riferimento ai trattamenti sanitari (tra cui i vaccini) questa previsione si pone in linea con quanto previsto dalla già menzionata l. 219 del 2017, che all’art. 3 stabilisce che “la persona del minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e decisione…” e che “il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenuto conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età o al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”.

Non sempre però si procede all’ascolto del minore. La valorizzazione della sua volontà trova infatti un freno nello stesso principio del “best insterest of the child”: il Giudice, valutate le circostanze del singolo caso concreto, non procederà all’ascolto del minore quando il farlo si dimostri contrario (o addirittura pregiudizievole!) ad un suo sano e sereno crescere (ad esempio a non essere coinvolto nel conflitto genitoriale), o comunque si riveli manifestamente superfluo per la soluzione della vertenza.

In questo quadro, influenzato quanto alla pandemia da Covid 19 anche dall’andamento dei contagi, l’analisi della giurisprudenza che pro tempore, si esprime su questo tema, unita alla valutazione del caso concreto, diventa essenziale per valutare quali azioni adottare in presenza di contrasto tra genitori.

 


[1]art. 3 della legge 219 del 2017: “… il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenuto conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età o al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità…”

[2] Il 24 novembre 2021, l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) ha approvato la raccomandazione del vaccino anti Covid 19 anche per i bambini tra i 5 e gli 11 anni (indicazione confermata anche dall’AIFA Agenzia Italiana del Farmaco lo scorso 1° dicembre), ampliando così ulteriormente la platea dei possibili destinatari del vaccino.